Capodanno Spoleto: vietata la vendita di bottiglie e lattine, no botti

Capodanno Spoleto: vietata la vendita di bottiglie e lattine

Capodanno Spoleto: vietata la vendita di bottiglie e lattine, no botti

Divieto di vendita di bevande da asporto in bottiglie di vetro e lattine. Questo è quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Sisti per la serata dell’ultimo dell’anno. In occasione del concerto di Capodanno di Marco Ligabue in piazza Garibaldi, dalle ore 21.00 del 31 dicembre alle ore 3.00 dell’1 gennaio 2023, la somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica (nel caso di bevande in contenitori di plastica è previsto per l’esercente l’obbligo di togliere i tappi).

La somministrazione e il consumo delle bevande in bicchieri di vetro è consentita solo all’interno del locale dell’attività commerciale, con esclusione delle pertinenze esterne.

L’efficacia del provvedimento riguarderà il centro storico di Spoleto (ossia l’area delimitata dalle mura medievali) e le vie e le piazze espressamente indicate nell’ordinanza (piazza della Vittoria; via Nursina; via Flaminia Vecchia; viale Trento e Trieste; via della Cerquiglia; via dei Filosofi, nel tratto tra piazza della Vittoria e via del Tessinello, largo dei Tigli; via Martiri della Resistenza, tratto tra largo dei Tigli e via della Posterna; via Cacciatori delle Alpi).

L’ordinanza prevede, nelle aree pubbliche od aperte al pubblico indicate, il divieto di ingresso con bottiglie di vetro, bicchieri, lattine o con bottiglie di plastica senza che alle stesse sia stato asportato preventivamente il tappo.

In caso di violazioni si applica la sanzione che prevede un importo da 25,00 a 500,00 euro (art 7 bis del Testo Unico Enti Locali – TUEL). Il pagamento in misura ridotta è pari a € 50,00.

Dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2022 e fino alle ore 6.00 dell’1 gennaio 2023 è vietato su tutto il territorio comunale, l’uso e l’accenzione nei luoghi privati e pubblici, senza la licenza di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S., R.D. del 18/6/1931, n. 773, di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita.

L’ordinanza sindacale pubblicata oggi prevede inoltre il divieto, nell’intera area di piazza Garibaldi interessata dallo svolgimento dello spettacolo di Capodanno e nelle aree adiacenti (corso Garibaldi e vie laterali, via dell’Anfiteatro, via Nuova, piazza della Vittoria-via Interna delle Mura, largo Oberdan e via Portafuga), di effettuare, o far effettuare, lo scoppio di petardi, mortaretti e similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita.

Stesso divieto è previsto a meno di 500 metri dalla sede dell’Ospedale San Matteo degli Infermi, da altri luoghi di cura o di degenza, dalle aree su cui insistono canili, gattili e colonie feline, rifugi per animali, stalle e annessi fienili, nonché dai locali o dalle aree all’aperto destinati all’ammasso di paglia, di foraggio e prodotti in genere destinati all’attività zootecnica.

L’inosservanza delle disposizioni dell’ordinanza, ferma restando l’eventuale concorrenza con illeciti penali, rappresenta comunque illecito amministrativo e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

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